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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE

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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE

Atteso il principio della libertà della forma, il contratto risolutorio non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti diretto a sciogliere il contratto ma può risultare anche dalla volontà di non dare ulteriore corso allo stesso, liberandosi dalle rispettive obbligazioni, emergente da fatti univoci successivi alla stipula e contrastanti con la volontà di mantenerlo in vita. E’ necessaria la forma scritta ad substantiam ove tale forma sia richiesta per il contratto da risolvere. A confermarlo è la Cassazione civile con ordinanza n. 19323 del 14 luglio 2025.

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