I tipi di società di capitali
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La riforma del diritto societario – attuata con il D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni – ha notevolmente innovato ed armonizzato la disciplina nazionale in materia di società di capitali.
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Ulteriori semplificazioni sono state introdotte con le Leggi 24 marzo 2012, n. 27 e 9 agosto 2013, n. 99 e il D.L. 24 giugno 2014, n. 91.
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Il codice civile (artt. 2325 e ss.) individua pertanto i seguenti tipi di società di capitali:
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La società per azioni
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La società per azioni (SPA), nella quale le partecipazioni dei soci sono rappresentate da titoli trasferibili, le azioni. Nelle società per azioni sono vietati i conferimenti d’opera e servizi. La SPA è la forma societaria più utilizzata per le imprese medio-grandi e grandi.
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E’ previsto un capitale sociale minimo di euro 50.000,00 (non più 120.000,00) e, oltre all’organo amministrativo, è obbligatorio nominare anche il Collegio sindacale.
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La società per azioni, anche a seguito delle innovazioni introdotte con la riforma del diritto societario, può finanziarsi ricorrendo altresì all’emissione di titoli obbligazionari ovvero di strumenti finanziari.
Ai fini della costituzione di una SPA, è necessario versare presso una banca, su un conto vincolato, almeno il 25% del capitale sociale (il 100% nel caso di società unipersonale) ed esibire in originale al Notaio la ricevuta dell’avvenuto versamento.
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La società a responsabilità limitata
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La società a responsabilità limitata (SRL), nella quale le partecipazioni dei soci sono rappresentate da quote. I diritti sociali (come il diritto di voto, il diritto agli utili ecc..), di regola, spettano ai soci in proporzione alla quota posseduta da ciascuno, ma è comunque fatta salva la possibilità di attribuire diritti specifici a singoli soci.
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La riforma del diritto societario ha profondamente innovato questo tipo societario,consentendone oggi una regolazione adattabile alle concrete esigenze dei soci.
E’ stata anche ampliata la sua struttura finanziaria, con la previsione della possibilità di conferire a capitale “tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica” nonchè di emettere titoli di debito (alle condizioni previste dalla legge).
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Il capitale sociale minimo è fissato in euro 10.000,00. Il versamento di almeno il 25% del capitale sociale (il 100% nel caso di società unipersonale) deve essere effettuato all’organo amministrativo in sede di sottoscrizione dell’atto costitutivo (e non più su un conto vincolato presso una banca).
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E’ oggi altresì prevista la possibilità di costituire la SRL con capitale sociale di importo inferiore a 10.000,00 euro, purché pari ad almeno un euro e nel rispetto di alcune condizioni di legge (conferimenti in denaro, versamento integrale del capitale e particolare regolazione statutaria delle riserve).
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La società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) è invece una particolare tipologia di SRL, introdotta con i summenzionati provvedimenti semplificativi. L’ammontare del capitale sociale è pari almeno ad 1 euro (ed inferiore ad euro 10.000,00). Può essere costituita solo da persone fisiche ed è regolata da clausole statutarie ministeriali. La SRLS è esente da onorari notarili e imposta di bollo (ma non da imposta di registro).
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La società in accomandita per azioni.
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La società in accomandita per azioni (SAPA), nella quale il capitale sociale è diviso in azioni ed i soci sono suddivisi in due categorie: accomandanti (che rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti delle azioni sottoscritte) e accomandatari (amministratori di diritto, che invece rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali).
La SAPA è il tipo di società di capitali meno diffuso in Italia ed è soprattutto utilizzata come “cassaforte di famiglia” dei gruppi imprenditoriali che intendono tutelarsi da scalate azionarie da parte di terzi.
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La società cooperativa
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La società cooperativa (COOP) è una società a capitale variabile, costituita per gestire in comune un’attività d’impresa, con lo scopo di offrire beni, servizi o occasioni di lavoro ai propri soci a condizioni più favorevoli di quelle di mercato (cosiddetto “scopo mutualistico”). Per costituire un COOP non è pertanto prevista la necessità di esibire al Notaio alcuna ricevuta bancaria relativa al versamento del capitale. Anche nelle COOP per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.
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La disciplina delle COOP, oltre che nel Titolo VI del codice civile, è altresì contenuta in molteplici provvedimenti legislativi di settore, che individuano diverse tipologie di COOP cosiddette “speciali” (COOP di produzione lavoro, COOP sociali, COOP agricole, COOP edilizie, ecc..).
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L’elaborazione di uno Statuto di società cooperativa richiede pertanto particolare competenza ed attenzione.
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I tipi di società di persone
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Il codice civile prevede anche altri tipi di società come le società di persone, le quali non sono state novellate dalla riforma del diritto societario e precisamente:
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La società semplice
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La società semplice è il tipo più elementare di società; essa non può essere utilizzata per l’esercizio di un’attività commerciale. Non è soggetta al fallimento in quanto non può esercitare attività commerciale.
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Dal punto di vista economico, non costituisce un tipo societario particolarmente rilevante, mentre, dal punto di vista giuridico, la sua disciplina, che è dettata dagli articoli 2251 – 2290 del Codice civile, si applica anche agli altri tipi di società personali, salvo quanto espressamente disposto dalla normativa specifica (art. 2293 c.c. e 2315 c.c.).
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La società in nome collettivo
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La società in nome collettivo (in sigla S.n.c.) è un tipo di società di persone disciplinato dagli artt. 2291-2312 del codice civile in cui tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.). Ha normalmente ad oggetto l’esercizio delle attività commerciali di dimensioni medio-piccole, è tenuta all’iscrizione nel registro delle imprese, alla tenuta delle scritture contabili e può essere sottoposta a procedura di fallimento.
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La società in accomandita semplice
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La società in accomandita semplice (in sigla S.a.s.), nel diritto italiano, è una società di persone che può esercitare sia attività commerciale sia attività non commerciale e che si caratterizza per la presenza di due categorie distinte di soci: il socio accomandatario e il socio accomandante il quale risponde delle obbligazioni contratte dalla società limitatamente alla quota conferita (responsabilità limitata).