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Atti Societari

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Notaio e Atti Societari

L’impresa in forma di Società.
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L’esercizio dell’impresa in forma societaria rappresenta attualmente la forma più rilevante di svolgimento dell’attività economica, permettendo a più soggetti di investire e lavorare insieme al fine di beneficiare degli utili prodotti dall’attività svolta.

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Le società nascono con un contratto sottoscritto dai soci costitutori (“atto costitutivo”) e sono disciplinate da uno Statuto ovvero dai “Patti sociali” che ne stabiliscono le regole fondamentali di funzionamento.

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Le società sono “soggetti di diritto”, distinti pertanto dai soci che le compongono, e sono dotate di un proprio patrimonio, di una propria denominazione e di una propria sede.

Si distinguono Società di persone e Società di capitali. Ai sensi di legge, la cosiddetta impresa familiare non costituisce invece un vero e proprio “tipo societario”.
E’ possibile approfondire l’argomento nella sezione Atti di famiglia.
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Ruolo e consulenza del notaio
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L’ordinamento giuridico italiano affida al notaio le operazioni societarie più rilevanti: costituzione di società, modifiche dei contratti di società, trasferimento delle partecipazioni sociali, trasformazioni, fusioni e scissioni.

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Il notaio ha il compito di verificare il rispetto delle norme di legge inderogabili e la sussistenza dei requisiti essenziali richiesti dalla legge e deve altresì dare pubblicità agli atti societari, effettuandone l’iscrizione presso il Registro delle Imprese.

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In sede di stipula, il notaio non solo deve leggere ma deve anche spiegare in modo esauriente il contenuto degli atti nonchè consigliare le parti in modo imparziale sugli aspetti legali connessi all’atto stipulato.

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Nella scelta di esercitare l’iniziativa imprenditoriale in forma societaria e nella scelta del tipo di società adatta alla propria impresa è importante affidarsi a consulenti esperti ed affidabili. In questi casi è opportuno rivolgersi direttamente al notaio o ad un esperto legale dello studio, per comprendere la natura delle esigenze e le possibili soluzioni operative.

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Il nostro Studio è in grado di offrire una consulenza altamente qualificata nel campo societario.

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI

La costituzione di società di capitali

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Le società di capitali sono società strutturate in funzione dell’elemento oggettivo costituito dal capitale, che risulta prevalente rispetto all’elemento soggettivo delle persone dei soci.

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La costituzione di società di capitali è indicata per lo svolgimento di attività economiche di dimensioni medie e grandi. Esse presentano i vantaggi di limitare il rischio imprenditoriale al solo valore della quota di capitale conferita nonché di permettere la raccolta di capitali, anche ingenti, necessari per la realizzazione dell’attività d’impresa.

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Le società di capitali infatti sono dotate di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta: pertanto rispondono delle obbligazioni sociali solo con il loro patrimonio.

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I soci sono responsabili solo nei limiti della propria quota ed il loro patrimonio rimane quindi distinto da quello della società.

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Le società di capitali nascono con un contratto sottoscritto dai soci costitutori (“atto costitutivo”) e sono disciplinate dallo Statuto sociale, che ne stabilisce le regole fondamentali di funzionamento.

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Le tipologie di costituzione di società

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Si distinguono le seguenti possibili tipologie di costituzione di società di capitali:

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1. Costituzione di società per azioni (SPA). La SPA è la forma societaria più utilizzata per le imprese medio-grandi e grandi. Le partecipazioni dei soci sono rappresentate da titoli trasferibili, ossia le azioni.

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E’ previsto un capitale sociale minimo di euro 50.000,00 (non più 120.000,00) e, oltre all’organo amministrativo, è obbligatorio nominare anche il Collegio sindacale.

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2. Costituzione di società a responsabilità limitata (SRL). La SRL è la forma societaria più utilizzata per le piccole e medie imprese. Le partecipazioni dei soci sono rappresentate da quote.

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Recentemente è stata introdotta la società a responsabilità limitata semplificata (SRLS). La costituzione di società a responsabilità limitata semplificata è esente da onorari notarili e imposta di bollo (ma non da imposta di registro).

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3. Costituzione di società in accomandita per azioni (SAPA). La SAPA è il tipo di società di capitali meno diffuso in Italia ed è soprattutto utilizzata come “cassaforte di famiglia” dei gruppi imprenditoriali che intendono tutelarsi da scalate azionarie da parte di terzi. Il capitale sociale è diviso in azioni ed i soci sono suddivisi in accomandanti e accomandatari.

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4. Costituzione di società cooperative (COOP). La COOP è una società a capitale variabile, costituita per gestire in comune un’attività d’impresa, con lo scopo di offrire beni, servizi o occasioni di lavoro ai propri soci a condizioni più favorevoli di quelle di mercato.

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Ruolo e consulenza del notaio

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La legge richiede espressamente l’intervento del notaio ai fini della costituzione di società di capitali, a pena di nullità dell’atto.

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Il notaio ha il compito specifico di:

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– verificare il rispetto delle norme di legge inderogabili,

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– leggere e spiegare in modo esauriente alle parti il contenuto e gli aspetti legali dell’atto costitutivo e dello Statuto che regola il funzionamento della società

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– effettuare l’iscrizione degli atti costitutivi delle società presso il Registro delle Imprese.

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Il nostro Studio mette a disposizione delle parti la sua esperienza qualificata in campo societario, occupandosi della redazione dell’atto costitutivo e dello Statuto, con particolare riferimento all’elaborazione delle clausole più adatte alle esigenze concrete.

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L’adozione di uno Statuto sociale adeguato è fondamentale, consentendo una migliore organizzazione della propria attività imprenditoriale oltre ad un’accertata riduzione generale dei costi.

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE

La costituzione di società di persone.

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Le società di persone sono società organizzate in funzione della persona dei soci, i quali generalmente si occupano della loro organizzazione e gestione, prestandovi il proprio lavoro.

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Le società di persone non sono dotate di personalità giuridica, pertanto i soci possono essere tenuti a rispondere delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio. Il codice civile (artt. 2251 e ss.) individua tre tipologie di società di persone:

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1. la società semplice (SS), nella quale tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, salvo patto contrario. La società semplice non può esercitare attività di natura commerciale;

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2. la società in nome collettivo (SNC), nella quale tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali (il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi);

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3. la società in accomandita semplice (SAS), nella quale i soci accomandatari si occupano della gestione sociale e rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, mentre i soci accomandati rispondono limitatamente alla quota conferita.

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Le società di persone possono essere costituite per lo svolgimento di attività economiche di dimensioni medio piccole e, rispetto alle società di capitali, presentano il vantaggio di avere una gestione più semplice ed economica, anche dal punto di vista fiscale.

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Le società di persone nascono con un contratto sottoscritto dai soci costitutori (“atto costitutivo”) e sono disciplinate dai Patti sociali che ne stabiliscono le regole fondamentali di funzionamento.

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Nelle società di persone non esiste un importo minimo del capitale sociale né è necessario procedere al suo versamento.

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Ruolo e consulenza del notaio.

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Il notaio è chiamato ad autenticare l’atto costitutivo delle società di persone, ai fini della sua registrazione e del successivo deposito presso il Registro delle imprese.

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Il notaio ha altresì il compito di verificare il rispetto delle norme di legge inderogabili e lasussistenza dei requisiti essenziali richiesti dalla legge ai fini della costituzione della società.

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In sede di stipula, il notaio non solo deve leggere ma deve anche spiegare in modo esauriente il contenuto dell’atto costitutivo nonchè consigliare le parti in modo imparziale sugli aspetti legali connessi all’atto stipulato e spiegare loro il regime di responsabilità patrimoniale che assumeranno.

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Il nostro Studio mette a disposizione delle parti la sua esperienza qualificata in campo societario, occupandosi della redazione dell’atto costitutivo e delle clausole dei Patti sociali più adatte alle esigenze concrete.

VERBALI DI ASSEMBLEA E OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il notaio e le operazioni straordinarie delle società di capitali.

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L’assemblea delle società di capitali può deliberare la modifica del contenuto dello Statuto ovvero, al fine di far fronte ad esigenze sopravvenute, può decidere di compiere un’operazione che comporti la variazione dell’entità del capitale sociale o un radicale mutamento dell’assetto organizzativo della società stessa (cosiddette “operazioni straordinarie”).

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La legge prescrive che le decisioni di modifica dello Statuto, comportando un notevole impatto sull’organizzazione e sulla vita della società, siano verbalizzate dal notaio. Sono altresì affidate al notaio le operazioni straordinarie più rilevanti delle società (sia di persone che di capitali), quali trasformazioni, fusioni, scissioni, emissione di prestiti obbligazionari.

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Il notaio, a seguito dell’accertamento delle condizioni stabilite dalla legge, richiede l’iscrizione dell’atto presso il Registro delle Imprese. L’iscrizione conferisce efficacia all’atto.

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Il nostro Studio è in grado di offrire alla propria clientela una consulenza altamente qualificata in campo societario, sia con riguardo alla predisposizione delle clausole statutarie più adatte alle concrete esigenze dei soci e delle società, sia con riguardo alla consulenza ed assistenza nelle operazioni straordinarie economicamente più rilevanti (trasformazioni, fusioni, scissioni, aumento e riduzione del capitale, ripianamenti delle perdite e ricostituzione del capitale, emissione di prestiti obbligazionari, ecc..).

BRANCH DI SOCIETÀ ESTERE E FUSIONE TRANSFRONTALIERA

Le sedi secondarie italiane di Società estere.

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Le società estere possono operare stabilmente sul mercato italiano avvalendosi di varie soluzioni operative.

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In alternativa alla classica costituzione di una società italiana controllata dalla multinazionale estera (definita filiale nel linguaggio tecnico dell’Unione Europea), le società estere possono optare per l’apertura in Italia di una sede secondaria (detta anche succursale ovvero branch), nonchè di semplici “uffici di mera rappresentanza”.

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Elemento caratterizzante della sede secondaria di una società estera è la sussistenza, nel territorio italiano, di una cosiddetta stabile rappresentanza, e pertanto di un’organizzazione non occasionale munita di un significativo grado di autonomia decisionale.

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La branch, pur priva di personalità giuridica autonoma rispetto alla Casa madre estera, è tuttavia è un soggetto rilevante sotto il profilo tributario ed è regolata a livello giuridico ai sensi degli artt. 2507 e ss. del codice civile nonchè dalla Legge n. 218/1995 (portante “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”).

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L’art. 2508 del codice civile stabilisce in particolare l’obbligo di iscrizione presso il Registro delle imprese della branch e delle persone che ne hanno la stabile rappresentanza nel territorio dello Stato, con l’indicazione dei relativi poteri.

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La Fusione transfrontaliera.

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La Fusione transfrontaliera è un’operazione straordinaria che consiste nella fusione tra una o più società di capitali italiane ed una o più società di capitali di altro Stato membro dell’Unione Europea.

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Il Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108 ha finalmente recepito la Direttiva europea 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, allineando così l’Italia al contesto europeo ed offrendo uno strumento giuridico avanzato per la realizzazione delle esigenze e degli obiettivi di riorganizzazione aziendale delle società comunitarie.

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Ruolo e consulenza del notaio.

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La Legge attribuisce al notaio un ruolo fondamentale nell’ambito delle operazioni societarie internazionali.

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In materia di apertura (ovvero di chiusura) di sedi secondarie di società estere, il notaio ha in particolare il compito di recepire la delibera della società estera portante l’istituzione (ovvero la soppressione) della sede secondaria in Italia, verificandone la conformità alla normativa italiana applicabile e provvedendo alla sua obbligatoria iscrizione presso il competente Registro delle imprese.

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In materia di fusione transfrontaliera, il notaio effettua il controllo di legittimità nell’ambito del procedimento di sua competenza, verbalizza la delibera di fusione della società italiana e redige il successivo atto pubblico di fusione. Se la società risultante dalla fusione è una società estera (come spesso accade), il notaio deve altresì rilasciare all’autorità estera competente il cosiddetto “Certificato preliminare di fusione transfrontaliera”.

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Le operazioni societarie con clienti internazionali costituiscono uno degli ambiti di maggior rilevanza dell’attività del nostro Studio. I settori industriali maggiormente interessati in ambito comunitario risultano essere in particolare quelli assicurativo, farmaceutico, bancario, immobiliare.

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Il nostro Studio si è in particolare occupato con successo dell’apertura di branch e della realizzazione delle operazioni di fusione transfrontaliera relative ad alcuni dei maggiori Gruppi industriali e commerciali europei.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DI SOCIETÀ

Lo scioglimento e la liquidazione delle società

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Le cause dello scioglimento delle società vengono stabilite dalla legge sia per le società di capitali (artt. 2484 e ss. del codice civile) che per le società di persone (artt. 2272, 2308 e 2323 del codice civile).

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Lo scioglimento di una società può verificarsi per deliberazione dell’assemblea (nelle società di capitali) oppure per volontà di tutti i soci (nelle società di persone).

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Come funziona lo scioglimento di una società di capitali

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La disciplina relativa allo scioglimento e liquidazione delle società di capitali è inderogabile: non è possibile omettere la fase relativa alla liquidazione della società né tantomeno evitare le varie tappe stabilite dalla legge.

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Come funziona lo liquidazione di una società di persone

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La procedura di liquidazione nelle società di persone è invece una fase meramente facoltativa, alla quale i soci possono rinunciare attestando in atto l’insussistenza di eventuali ulteriori attività e passività a carico della società ovvero di beni sociali da ripartire.

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All’esito della procedura di scioglimento ed eventuale liquidazione, la società sarà cancellata dal Registro delle imprese e cesserà formalmente la sua esistenza.

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Ruolo e consulenza del notaio nella liquidazione di una societ

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Il notaio ha il dovere di verbalizzare le delibere assembleari di scioglimento e liquidazione delle società di capitali nonché di autenticare gli atti di scioglimento relativi alle società di persone, effettuando la loro registrazione in Agenzia delle Entrate ed i relativi depositi obbligatori presso il competente Registro delle imprese.

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Il nostro Studio è in grado di dare un’efficace assistenza al cliente nell’ambito delle operazioni relative agli scioglimenti societari, redigendo i relativi atti ed offrendo la propria consulenza anche con riguardo alla verifica del rispetto della procedura di legge e della corretta delimitazione dei poteri da attribuire all’organo liquidatorio.

CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L.

Il trasferimento delle quote di SRL.

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Nelle società di capitali la quota di partecipazione al capitale sociale è in genere liberamente trasferibile.

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Nelle SPA i trasferimenti delle azioni avvengono di regola attraverso la cosiddetta “girata azionaria”(che viene annotata sul certificato). Nelle SRL invece le quote vengono cedute mediante un vero e proprio atto di cessione, sottoscritto dal venditore (il socio uscente – in tutto o in parte) e dall’acquirente (il socio entrante).

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Gli Statuti delle SRL possono certamente prevedere clausole che sottopongono a limiti o condizioni i trasferimenti delle quote sociali (art. 2469 del codice civile). Le clausole più note e utilizzate in proposito sono le cosiddette clausole di prelazione: in tal caso ai soci che restano in società è riconosciuto ildiritto di prelazione nell’acquisto della quota oggetto di cessione, al fine di evitare l’ingresso in società di soci sgraditi.

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A seguito della riforma del diritto societario (in vigore a partire dal 2004), nessun socio può essere costretto a restare in una SRL: qualora pertanto lo Statuto sociale preveda l’assoluta intrasferibilità della quota (ovvero sottoponga il trasferimento al “mero gradimento” degli altri soci o degli amministratori), la legge concede comunque a tutti i soci il diritto di recedere liberamente dalla società, con conseguente diritto al rimborso della propria partecipazione.

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Efficacia e pubblicità della cessione.

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L’atto di cessione viene autenticato dal notaio, che ha il dovere di curarne il successivo deposito presso il Registro delle imprese.

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Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell’atto di cessione presso il Registro delle imprese (art. 2470 del codice civile). Non rileva invece più l’ormai solo eventuale iscrizione del trasferimento nel “Libro dei soci”, la cui tenuta obbligatoria nelle SRL è stata infatti abolita dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

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Il deposito presso il Registro delle imprese ha un altro importante effetto: nel caso di eventuale conflitto tra più acquirenti della stessa partecipazione prevale infatti colui che per primo ottiene l‘iscrizione del trasferimento nel Registro delle imprese, purchè in buona fede.

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Ruolo e consulenza del notaio.

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Il notaio è chiamato ad autenticare l’atto di cessione ed ha il compito di verificare presso il Registro delle imprese la titolarità e la corretta intestazione della partecipazione ceduta, in modo tale che non vi siano dubbi sull’identità dei proprietari e sull’oggetto del trasferimento.

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Il notaio verifica altresì che la partecipazione ceduta non sia gravata da formalità pregiudizievoli e che siano rispettate le eventuali clausole di prelazione o limitazione relative al trasferimento delle quote. Questo tipo di accertamento è decisamente importante, essendo oggi venuto meno – come visto – il “filtro” della trascrizione della cessione sul Libro dei soci.

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Non rientra invece nell’ambito dell’attività notarile la verifica dell’effettiva consistenza del patrimonio della società, né l’informazione sul contenuto dello statuto sociale. Se la società è proprietaria di immobili, è tuttavia opportuno verificare che tali immobili non siano gravati da formalità pregiudizievoli.

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Il nostro Studio fornisce una consulenza ad ampio raggio in materia di cessioni di quote, assistendo i clienti nella redazione dell’atto e in tutte le verifiche connesse alla sua stipula.

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Il nostro Studio è altresì in grado di dare assistenza alle parti anche per aspetti che vanno al di là dell’attività strettamente notarile, previo conferimento di uno specifico incarico.

CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI PERSONE

La cessione di partecipazioni in società di persone.

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Nelle società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice)la quota di partecipazione al capitale sociale è in linea di principio trasferibile solo con il consenso di tutti i soci. Si ritiene possibile che venga ceduta sia l’intera partecipazione sia parte della stessa.

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La cessione di partecipazione in società di persone, di regola, implica anche la modifica dei Patti sociali.

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La cessione della partecipazione in una società di persone comporta lo scioglimento del vincolo sociale relativamente al socio cedente, il quale resta comunque responsabile delle obbligazioni sociali sorte prima della cessione (ovviamente nella misura propria del tipo di società partecipata e della qualifica in essa rivestita).

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E’ importante sottolineare infine che la cessione della partecipazione sociale in una SNC o in una SAS non equivale anche a cessione dei beni sociali. In assenza di esplicite pattuizioni da inserire in atto (cosiddette “clausole di garanzia”), l’acquirente della partecipazione non potrà quindi invocare garanzie o tutele particolari se i beni della società in cui subentra sono diversi da come considerati, presentano vizi ovvero sono gravati da vincoli pregiudizievoli.

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Ruolo e consulenza del notaio.

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Il notaio è chiamato ad autenticare l’atto di cessione della partecipazione, ai fini della sua registrazione e del successivo deposito presso il Registro delle imprese.

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Il notaio verifica presso il Registro delle imprese la titolarità e la corretta intestazione della partecipazione ceduta nonché quali siano i soggetti legittimati alla modifica dei patti sociali, i quali devono intervenire in atto a prestare il loro consenso.

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Il notaio verifica altresì che la partecipazione ceduta non sia gravata da formalità pregiudizievoli e che siano rispettate le eventuali clausole di limitazione relative al suo trasferimento.

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Qualora i contraenti manifestino anche l’interesse ad inserire in atto particolari clausole di garanziarelative ai beni sociali, il notaio avrà cura di redigere tali clausole in conformità alla volontà delle parti.

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Non rientra invece nell’ambito dell’attività notarile la verifica dell’effettiva consistenza del patrimonio della società.

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Il nostro Studio fornisce una consulenza ad ampio raggio in materia di cessioni di partecipazioni, assistendo i clienti nella redazione dell’atto e delle eventuali clausole di garanzia ed in tutte le verifiche connesse alla sua stipula.

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Il nostro Studio è altresì in grado di dare assistenza alle parti anche per aspetti che vanno al di là dell’attività strettamente notarile, previo conferimento di uno specifico incarico.

CESSIONE DI AZIENDA

La cessione di azienda

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La cessione di azienda è il contratto che ha per oggetto la compravendita vera e propria di un’azienda (oppure un ramo di essa) e dei beni che ne sono oggetto.

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Le Parti sono libere di regolare gli aspetti principali del contratto di cessione, tenendo comunque sempre presente le disposizioni di legge applicabili:

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– l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti aziendali (ad es. i contratti con i fornitori) stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale, ma vi è la possibilità di derogare per comune volontà delle parti (art. 2558 del codice civile);

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– la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese (art. 2559 del codice civile);

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– il cedente non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti anche l’acquirente dell’azienda, se essi però risultano dai libri contabili obbligatori (art. 2560 del codice civile);

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– ai sensi dell’art. 36 della Legge 27 luglio 1978 n. 392, il cedente dell’azienda può cedere all’acquirente il contratto di locazione dell’immobile dove si esercita l’azienda, anche senza il consenso del locatore, “purché venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”;

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– i rapporti di lavoro con i dipendenti sono regolati ai sensi dell’art. 2112 del codice civile: in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.

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Profili fiscali della cessione di azienda

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La cessione di azienda non rientra nel campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 2, III comma, lettera b), del D.P.R. 26/10/1972 n. 633: l’atto di cessione d’azienda è pertanto soggetto all’imposta di registro in misura proporzionale (applicata sul valore complessivo delle attività che compongono l’azienda o il ramo d’azienda, comprensivo di avviamento,detratte le passività cedute e risultanti dalle scritture contabili obbligatorie).
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Le aliquote applicabili sono differenziate a seconda della natura dei beni che compongono l’azienda ceduta: il trasferimento a titolo oneroso di beni mobili o di altri diritti sconta, ad esempio, il 3%, i fabbricati e le relative pertinenze il 7%, ecc.. Si specifica che “ai fini dell’applicazione delle varie aliquote le passività si imputano ai diversi beni mobili e immobili in proporzione al loro rispettivo valore” (art. 23, IV comma del DPR 131/1986).

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Il ruolo del notaio nel trasferimento d’azienda

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I contratti che hanno per oggetto la cessione di azienda devono essere stipulati con atto notarile, per poter essere pubblicati presso il competente Registro delle imprese. La consulenza di un professionista particolarmente qualificato nel campo giuridico come il Notaio potrà inoltre risultare particolarmente indicata al fine di:

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– evidenziare tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge per la validità del contratto (come ad esempio la menzione dell’oggetto, del corrispettivo, la durata, le eventuali menzioni urbanistiche in presenza di immobili aziendali, ecc.);

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– procedere alla puntuale descrizione dei beni e diritti oggetto dell’azienda trasferita;

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– aiutare le Parti ad elaborare ed inserire in atto le clausole e le previsioni più adatte al caso concreto.

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Il Notaio non è invece chiamato ad accertare né la continuità delle iscrizioni dell’azienda nel Registro delle imprese, né l’effettiva titolarità dei vari permessi e licenze.

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Il nostro studio notarile vanta una lunga e consolidata esperienza di lavoro nell’ambito degli atti sia di affitto di azienda sia di cessione di azienda, sia con riferimento a grandi realtà produttive (come Outlet e Centri Commerciali), sia in relazione agli affitti ed alle cessioni di piccole e medie aziende.

AFFITTO DI AZIENDA

Il contratto di affitto di azienda

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L’affitto di azienda è il contratto con il quale un soggetto (detto locatore o concedente) concede ad un altro (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda, oppure un ramo di essa, per una durata stabilita e dietro il pagamento di un corrispettivo (canone).

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L’affitto di azienda è uno strumento molto duttile e utilizzato in ambito commerciale, in quanto consente di far fronte a molteplici esigenze organizzative e imprenditoriali senza dover cedere definitivamente il complesso aziendale.

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Le Parti, nel rispetto della legge, possono regolare liberamente gli aspetti principali e le clausole del contratto di affitto (oggetto, corrispettivo, durata, regolazione dei debiti e crediti, garanzie, diritto di recesso, conseguenze in caso di mancato pagamento dei canoni ovvero di fallimento dell’affittuario, ecc..). I contratti aziendali a prestazioni corrispettive in essere (ad es. i contratti con i fornitori) sono automaticamente trasferiti in capo all’affittuario, ma vi è la possibilità di derogare per comune volontà delle parti (art. 2558 c.c.), mentre per i debiti dell’azienda è possibile stabilire che restino a carico della Parte locatrice.

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Profili fiscali dell’affitto di azienda

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Il regime fiscale dell’affitto d’azienda è piuttosto articolato e richiede particolare attenzione.

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La consulenza del Notaio, responsabile per il versamento dell’imposta di registro, è particolarmente rilevante nell’ambito delle imposte indirette. L’affitto di azienda configura generalmente un’operazione imponibile ai fini IVA, soggetta pertanto ad imposta di registro in misura fissa.

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Risulta importante sottolineare come la ricorrenza di particolari presupposti (come nel caso dell’imprenditore individuale che affitta l’unica azienda posseduta) può tuttavia condurre all’applicazione di regimi fiscali differenti e più onerosi, da valutare caso per caso.
Al riguardo, merita anche particolare attenzione il caso dell’affitto di un’azienda con sostanziale prevalenza del valore dei fabbricati. Il D.L. n. 223/2006 ha infatti introdotto una norma antielusiva volta a impedire l’occultamento, sotto la più conveniente veste formale dell’affitto di azienda, di operazioni che sostanzialmente rappresentano vere e proprie locazioni di immobili (fiscalmente più onerose).

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Il ruolo del notaio nel trasferimento d’azienda

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I contratti che hanno per oggetto l’affitto di azienda devono essere stipulati con atto notarile, per poter essere pubblicati presso il competente Registro delle imprese. La consulenza di un professionista particolarmente qualificato nel campo giuridico come il Notaio potrà inoltre risultare particolarmente indicata al fine di:

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– evidenziare tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge per la validità del contratto (come ad esempio la menzione dell’oggetto, del corrispettivo, la durata, le eventuali menzioni urbanistiche in presenza di immobili aziendali, ecc.);

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– procedere alla puntuale descrizione dei beni e diritti oggetto dell’azienda trasferita;

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– aiutare le Parti ad elaborare ed inserire in atto le clausole e le previsioni più adatte al caso concreto.

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Il Notaio non è invece chiamato ad accertare né la continuità delle iscrizioni dell’azienda nel Registro delle imprese, né l’effettiva titolarità dei vari permessi e licenze.

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Il nostro studio notarile vanta una lunga e consolidata esperienza di lavoro nell’ambito degli atti sia di affitto di azienda sia di cessione di azienda, sia con riferimento a grandi realtà produttive (come Outlet e Centri Commerciali), sia in relazione agli affitti ed alle cessioni di piccole e medie aziende.

I TIPI DI SOCIETA'

I tipi di società di capitali

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La riforma del diritto societario – attuata con il D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni – ha notevolmente innovato ed armonizzato la disciplina nazionale in materia di società di capitali.

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Ulteriori semplificazioni sono state introdotte con le Leggi 24 marzo 2012, n. 27 e 9 agosto 2013, n. 99 e il D.L. 24 giugno 2014, n. 91.

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Il codice civile (artt. 2325 e ss.) individua pertanto i seguenti tipi di società di capitali:

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La società per azioni

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La società per azioni (SPA), nella quale le partecipazioni dei soci sono rappresentate da titoli trasferibili, le azioni. Nelle società per azioni sono vietati i conferimenti d’opera e servizi. La SPA è la forma societaria più utilizzata per le imprese medio-grandi e grandi.

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E’ previsto un capitale sociale minimo di euro 50.000,00 (non più 120.000,00) e, oltre all’organo amministrativo, è obbligatorio nominare anche il Collegio sindacale.

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La società per azioni, anche a seguito delle innovazioni introdotte con la riforma del diritto societario, può finanziarsi ricorrendo altresì all’emissione di titoli obbligazionari ovvero di strumenti finanziari.
Ai fini della costituzione di una SPA, è necessario versare presso una banca, su un conto vincolato, almeno il 25% del capitale sociale (il 100% nel caso di società unipersonale) ed esibire in originale al Notaio la ricevuta dell’avvenuto versamento.

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La società a responsabilità limitata

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La società a responsabilità limitata (SRL), nella quale le partecipazioni dei soci sono rappresentate da quote. I diritti sociali (come il diritto di voto, il diritto agli utili ecc..), di regola, spettano ai soci in proporzione alla quota posseduta da ciascuno, ma è comunque fatta salva la possibilità di attribuire diritti specifici a singoli soci.

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La riforma del diritto societario ha profondamente innovato questo tipo societario,consentendone oggi una regolazione adattabile alle concrete esigenze dei soci.
E’ stata anche ampliata la sua struttura finanziaria, con la previsione della possibilità di conferire a capitale “tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica” nonchè di emettere titoli di debito (alle condizioni previste dalla legge).

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Il capitale sociale minimo è fissato in euro 10.000,00. Il versamento di almeno il 25% del capitale sociale (il 100% nel caso di società unipersonale) deve essere effettuato all’organo amministrativo in sede di sottoscrizione dell’atto costitutivo (e non più su un conto vincolato presso una banca).

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E’ oggi altresì prevista la possibilità di costituire la SRL con capitale sociale di importo inferiore a 10.000,00 euro, purché pari ad almeno un euro e nel rispetto di alcune condizioni di legge (conferimenti in denaro, versamento integrale del capitale e particolare regolazione statutaria delle riserve).

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La società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) è invece una particolare tipologia di SRL, introdotta con i summenzionati provvedimenti semplificativi. L’ammontare del capitale sociale è pari almeno ad 1 euro (ed inferiore ad euro 10.000,00). Può essere costituita solo da persone fisiche ed è regolata da clausole statutarie ministeriali. La SRLS è esente da onorari notarili e imposta di bollo (ma non da imposta di registro).

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La società in accomandita per azioni.

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La società in accomandita per azioni (SAPA), nella quale il capitale sociale è diviso in azioni ed i soci sono suddivisi in due categorie: accomandanti (che rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti delle azioni sottoscritte) e accomandatari (amministratori di diritto, che invece rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali).
La SAPA è il tipo di società di capitali meno diffuso in Italia ed è soprattutto utilizzata come “cassaforte di famiglia” dei gruppi imprenditoriali che intendono tutelarsi da scalate azionarie da parte di terzi.

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La società cooperativa

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La società cooperativa (COOP) è una società a capitale variabile, costituita per gestire in comune un’attività d’impresa, con lo scopo di offrire beni, servizi o occasioni di lavoro ai propri soci a condizioni più favorevoli di quelle di mercato (cosiddetto “scopo mutualistico”). Per costituire un COOP non è pertanto prevista la necessità di esibire al Notaio alcuna ricevuta bancaria relativa al versamento del capitale. Anche nelle COOP per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.

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La disciplina delle COOP, oltre che nel Titolo VI del codice civile, è altresì contenuta in molteplici provvedimenti legislativi di settore, che individuano diverse tipologie di COOP cosiddette “speciali” (COOP di produzione lavoro, COOP sociali, COOP agricole, COOP edilizie, ecc..).

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L’elaborazione di uno Statuto di società cooperativa richiede pertanto particolare competenza ed attenzione.

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I tipi di società di persone

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Il codice civile prevede anche altri tipi di società come le società di persone, le quali non sono state novellate dalla riforma del diritto societario e precisamente:

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La società semplice

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La società semplice è il tipo più elementare di società; essa non può essere utilizzata per l’esercizio di un’attività commerciale. Non è soggetta al fallimento in quanto non può esercitare attività commerciale.

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Dal punto di vista economico, non costituisce un tipo societario particolarmente rilevante, mentre, dal punto di vista giuridico, la sua disciplina, che è dettata dagli articoli 2251 – 2290 del Codice civile, si applica anche agli altri tipi di società personali, salvo quanto espressamente disposto dalla normativa specifica (art. 2293 c.c. e 2315 c.c.).

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La società in nome collettivo

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La società in nome collettivo (in sigla S.n.c.) è un tipo di società di persone disciplinato dagli artt. 2291-2312 del codice civile in cui tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.). Ha normalmente ad oggetto l’esercizio delle attività commerciali di dimensioni medio-piccole, è tenuta all’iscrizione nel registro delle imprese, alla tenuta delle scritture contabili e può essere sottoposta a procedura di fallimento.

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La società in accomandita semplice

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La società in accomandita semplice (in sigla S.a.s.), nel diritto italiano, è una società di persone che può esercitare sia attività commerciale sia attività non commerciale e che si caratterizza per la presenza di due categorie distinte di soci: il socio accomandatario e il socio accomandante il quale risponde delle obbligazioni contratte dalla società limitatamente alla quota conferita (responsabilità limitata).

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