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Diritti del mutuatario:
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1) Diritto alla gratuità della surroga. (art. 120 quater, commi 4 e 6 del Testo Unico Bancario):
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– per il cliente la surroga è totalmente gratuita;
– tutte le spese (costi di istruttoria, per accertamenti ipocatastali e di stipula dell’atto) devono sempre rimanere a carico esclusivo della nuova banca;
– qualsiasi accordo contrario a tale principio è nullo per legge.
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2) Diritto alla massima celerità dell’operazione (art. 120 quater comma 7 del Testo Unico Bancario):
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– entro il termine di 30 giorni, il mutuatario ha diritto di vedere concluso il “trasferimento” del proprio mutuo dalla vecchia banca alla nuova banca prescelta;
– se tale termine non è rispettato il mutuatario ha diritto di ottenere dalla banca uscente il risarcimento del danno: il risarcimento per legge è pari all’ 1% del valore del nuovo mutuo, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.
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Doveri del mutuatario
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1) Rispetto della buona fede:
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– Il mutuatario deve rispettare i principi di correttezza e di buona fede (art 1175 e 1375 del codice civile) per tutta la durata del contratto sino all’estinzione totale dell’obbligazione, salva la facoltà di cercare presso vari istituti bancari condizioni più consone alle proprie esigenze;
– il mutuatario deve rispettare gli obblighi del nuovo contratto, mentre cessano quelli del contratto con la vecchia banca.
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2) Mantenimento delle garanzie:
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– Il mutuatario deve assicurare il mantenimento della garanzia ipotecaria,fino all’estinzione del debito:se per errore l’ipoteca dovesse essere cancellata dalla banca uscente, il mutuatario deve rendersi disponibile a sottoscrivere nuovo atto di consenso all’iscrizione ipotecaria presso il notaio incaricato. Le spese dell’eventuale nuovo atto sono a carico dalla banca responsabile della cancellazione.