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TUTELA DEL MUTUATARIO – CONSUMATORE

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TUTELA DEL MUTUATARIO – CONSUMATORE

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Tutela del mutatario – consumatore

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Nella stipulazione di un contratto di surroga il mutuatario, nei rapporti con la Banca, assume la qualità di “consumatore”.

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Pertanto, nei casi in cui il mutuatario vede precluso l’esercizio di un proprio diritto, può tutelarsi rivolgendosi liberamente alle associazioni dei consumatori, come per esempio ALTRO CONSUMO, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI, etc.

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A tutela del consumatore-mutuatario, Banca d’Italia ha creato specifici organismi aventi lo scopo di fornire maggiore tutela ai mutuatari. In particolare:

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1. tutte le banca sono state obbligate a creare un apposito “Ufficio reclami”, a cui il mutuatario può rivolgere le proprie contestazioni;

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2. l’Ufficio, è tenuto a gestire le controversie e a dare riscontro al cliente entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo;

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3. nel caso in cui il cliente non si ritenga soddisfatto può ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario, costituto Banca d’Italia (https://www.arbitrobancariofinanziario.it/). La relativa procedura è inserita nella documentazione allegata all’atto di surrogazione (di norma nell’articolo del capitolato relativo alla trasparenza Bancaria).

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