.
Tutela del mutatario – consumatore
.
Nella stipulazione di un contratto di surroga il mutuatario, nei rapporti con la Banca, assume la qualità di “consumatore”.
.
Pertanto, nei casi in cui il mutuatario vede precluso l’esercizio di un proprio diritto, può tutelarsi rivolgendosi liberamente alle associazioni dei consumatori, come per esempio ALTRO CONSUMO, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI, etc.
.
A tutela del consumatore-mutuatario, Banca d’Italia ha creato specifici organismi aventi lo scopo di fornire maggiore tutela ai mutuatari. In particolare:
.
1. tutte le banca sono state obbligate a creare un apposito “Ufficio reclami”, a cui il mutuatario può rivolgere le proprie contestazioni;
.
2. l’Ufficio, è tenuto a gestire le controversie e a dare riscontro al cliente entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo;
.
3. nel caso in cui il cliente non si ritenga soddisfatto può ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario, costituto Banca d’Italia (https://www.arbitrobancariofinanziario.it/). La relativa procedura è inserita nella documentazione allegata all’atto di surrogazione (di norma nell’articolo del capitolato relativo alla trasparenza Bancaria).