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NUOVE REGOLE SU BENI DONATI E ACCETAZIONE DI EREDITA’ NEL DDL SEMPLIFICAZIONI

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NUOVE REGOLE SU BENI DONATI E ACCETAZIONE DI EREDITA’ NEL DDL SEMPLIFICAZIONI

Il disegno di legge Semplificazioni – approvato in prima lettura dal Senato l’8 ottobre 2025 – introduce una serie di interventi sul codice civile per favorire la circolazione dei beni provenienti da donazioni e snellire le procedure di accettazione e registrazione delle eredità.

In particolare l’articolo 15 del DDL  riforma il sistema di tutela dei legittimari quali coniuge, figli e ascendenti in caso di lesione della quota di legittima dovuta a donazioni effettuate in vita dal defunto.

Il nuovo impianto sostituisce il tradizionale meccanismo di restituzione del bene donato con un diritto all’indennizzo economico, eliminando così il rischio di recupero dell’immobile da parte degli eredi.

In particolare, il legittimario non potrà pretendere la restituzione del bene se l’acquirente ha trascritto l’atto di acquisto prima della domanda di riduzione. In tale ipotesi, il donatario è tenuto a compensare in denaro il valore necessario a ricostituire la quota di legittima.

La finalità è quella di stimolare la circolazione giuridica degli immobili provenienti da donazione, oggi spesso esclusi dal mercato per timori legati a possibili azioni di riduzione.

Accanto alle modifiche in materia di donazioni, il DDL con l’articolo 14-bis interviene sull’articolo 2648 c.c., semplificando le modalità di trascrizione dell’accettazione di eredità nei registri immobiliari.

Sarà possibile procedere alla trascrizione sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui l’erede o il suo successore a titolo universale attesti di aver accettato tacitamente l’eredità, ai sensi dell’art. 476 c.c. e di aver acquisito la qualità di erede per mancato compimento dell’inventario o per mancata dichiarazione di accettazione o rinuncia nei termini previsti dall’art.485 c.c.

 

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