AGEVOLAZIONI PRIMA CASA PER IMMOBILE PRE-POSSEDUTO E LOCATO A TERZI
La Corte di Cassazione, con l’ ordinanza n. 4102/2025, ha affermato che, in materia di agevolazione prima casa, la circostanza che l’immobile pre-posseduto sia locato a terzi, non integra una inidoneità oggettiva dell’unità immobiliare volta a giustificare l’applicazione dell’agevolazione in questione anche al successivo acquisto immobiliare. Pertanto, se alla data di acquisto del nuovo immobile quello precedentemente posseduto risulti ancora giuridicamente indisponibile (perché locato a terzi ad esempio), quest’ultimo non può ritenersi inidoneo oggettivamente ai fini del beneficio, dipendendo la sua indisponibilità dalla destinazione d’uso ad esso volontariamente e discrezionalmente impartita dal proprietario. Ne consegue che, se l’immobile pre-posseduto locato non è oggettivamente indisponibile (alla destinazione abitativa), l’acquisto di un nuovo immobile nel medesimo Comune non potrà avvenire con l’applicazione dell’agevolazione prima casa. In particolare – ha affermato la Suprema Corte – tale beneficio deve essere riconosciuto sia in relazione a circostanze di natura oggettiva, come nel caso d’effettiva inabitabilità, sia di natura soggettiva, come nel caso in cui l’immobile sia inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative alle esigenze del nucleo familiare. Non si può ritenere d’ostacolo, dunque, all’applicazione delle agevolazioni “prima casa” la circostanza che l’acquirente dell’immobile sia al contempo proprietario d’altro immobile – acquistato senza agevolazioni nel medesimo Comune – che, “per qualsiasi ragione” sia inidoneo, per le ridotte dimensioni o altro, ad essere destinato a sua abitazione (In Tal senso si veda Cass. civ., Sez. V, 11/07/2003, n. 10925). Tuttavia, in relazione all’immobile locato a terzi, la Corte ha chiarito che non rientra nel concetto di “inidoneità oggettiva”, rilevante ai fini della spettanza dell’agevolazione “prima casa”, una indisponibilità giuridica di carattere meramente temporaneo dipendente dalla volontà e discrezionale scelta del soggetto, come quella derivante dalla locazione a terzi dell’immobile posseduto nel medesimo Comune.